(massima n. 1)
Non è affetto da abnormità il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel corso dell'incidente probatorio, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, provveda alla nomina di un nuovo perito in sostituzione di quello precedentemente incaricato, perché l'art. 221 cod. proc. pen., che disciplina la nomina del perito, non preclude al giudice, se lo ritiene necessario, di disporre una nuova perizia e perché l'art. 231 cod. proc. pen., che regola, invece, i casi di sostituzione, non contempla ipotesi tassative. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva proceduto, ai fini della valutazione della capacità a testimoniare del minore, alla nomina di un nuovo perito a seguito dell'accesso, da parte del precedente, ad atti non utilizzabili). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Bolzano, 09/04/2018)