Cassazione penale Sez. III sentenza n. 57583 del 17 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è affetto da abnormità il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, nel corso dell'incidente probatorio, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, provveda alla nomina di un nuovo perito in sostituzione di quello precedentemente incaricato, perché l'art. 221 cod. proc. pen., che disciplina la nomina del perito, non preclude al giudice, se lo ritiene necessario, di disporre una nuova perizia e perché l'art. 231 cod. proc. pen., che regola, invece, i casi di sostituzione, non contempla ipotesi tassative. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva proceduto, ai fini della valutazione della capacità a testimoniare del minore, alla nomina di un nuovo perito a seguito dell'accesso, da parte del precedente, ad atti non utilizzabili). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Bolzano, 09/04/2018)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.