(massima n. 1)
La violazione delle norme sulla nomina del perito non determina l'inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la difesa non ha tempestivamente proposto le proprie censure in merito alle modalità di scelta di un perito). (Annulla in parte senza rinvio, App. L'Aquila 13 gennaio 2012)