(massima n. 1)
Il giudice può nominare come perito anche persona non iscritta nell'apposito albo, purché fornisca adeguata motivazione della sua scelta, in mancanza della quale si configura una nullità dell'atto di nomina per la violazione dei diritti difensivi che deve essere eccepita entro i termini previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Rigetta, Ass.App. Venezia, 12/07/2011)