(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilitą delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicitą, coerenza e analiticitą, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati. (Rigetta, Corte Assise Appello Catania, 28/03/2023)