(massima n. 1)
Nel giudizio di prevenzione, considerata l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, cod. proc. pen., nč le chiamate in correitā o in reitā devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non fosse di ostacolo all'emissione della misura di prevenzione la circostanza che il ricorrente fosse stato assolto nel processo di merito inerente all'intestazione fittizia di beni, per carenza di prova, in applicazione dei principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 19/04/2017)