Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3041 del 3 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilitą della testimonianza - avuto riguardo alla logicitą, coerenza ed analiticitą della deposizione nonchč all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietą rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilitą) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalitą), specialmente nel caso in cui dalla veridicitą del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilitą). (Annulla ai soli effetti civili, App. Trieste, 04/10/2016)

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