(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, č necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. lā dove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralitā e concordanza degli indizi, la discrezionalitā valutativa del giudice non puō esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento. (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Potenza, 19/07/2018)