(massima n. 1)
Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilitą del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sinceritą e la spontaneitą, in modo da potersene escludere la riconducibilitą a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori. (Rigetta, Corte Assise Appello Lecce, 26/06/2017)