(massima n. 1)
In tema di mezzi di ricerca della prova, la mancata consegna alla difesa di una copia integrale e leggibile dei dati digitali acquisiti, causata dall'interruzione della catena di custodia per lo smarrimento o il danneggiamento della "copia lavoro" integrale, ascrivibile all'inosservanza di standard tecnici o di "best practices", può rilevare sull'attendibilità dei dati estratti, ma non ne determina "ipso iure" l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., salvo ne sia dimostrata l'effettiva alterazione od inaffidabilità. (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)