(massima n. 1)
In tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilitą delle stesse ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., bensģ dą luogo ad una nullitą di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nullitą in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Firenze, 04/01/2021)