(massima n. 2)
In tema di intercettazioni telefoniche, l'istanza difensiva volta ad ottenere copia delle intercettazioni come indicate nella richiesta cautelare e nell'ordinanza relativa è di per sé specifica, senza che debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento, posto che l'art.293, comma 3, cod. proc. pen., non lo prevede. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella fase cautelare, la selezione delle conversazioni rilevanti è compiuta dal pubblico ministero, il quale, conoscendo l'entità delle intercettazioni, è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire il diritto della difesa ad ottenere tempestivamente copia delle stesse dopo l'adozione della misura). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Firenze, 04/01/2021)