Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26447 del 14 aprile 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nullità in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Firenze, 04/01/2021)

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni telefoniche, l'istanza difensiva volta ad ottenere copia delle intercettazioni come indicate nella richiesta cautelare e nell'ordinanza relativa è di per sé specifica, senza che debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento, posto che l'art.293, comma 3, cod. proc. pen., non lo prevede. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella fase cautelare, la selezione delle conversazioni rilevanti è compiuta dal pubblico ministero, il quale, conoscendo l'entità delle intercettazioni, è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire il diritto della difesa ad ottenere tempestivamente copia delle stesse dopo l'adozione della misura). (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Firenze, 04/01/2021)

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