(massima n. 1)
La prescrizione dei crediti retributivi derivanti dal lavoro penitenziario non decorre dalla cessazione di ciascun rapporto lavorativo intermedio ma dall'effettiva conclusione dell'unico rapporto di lavoro considerato tra il detenuto e l'amministrazione carceraria. Tale momento può coincidere con la fine dello stato di detenzione o con altre circostanze che determinano l'interruzione definitiva del rapporto lavorativo (es. età, salute).