(massima n. 1)
La prescrizione dei crediti retributivi, ex art. 2948 c.c., deve essere eccepita dal soggetto legittimato a sollevarla e nei termini di legge. Inadeguate eccezioni o errate interpretazioni della stessa possono dare luogo a impugnazioni specifiche come quella ex art. 395 cod. proc. civ.