(massima n. 1)
In caso di controversia inerente alla determinazione dell'esatto importo del trattamento di mobilitą, non si applica la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche ex art. 2948 n. 4 c.c., ma quella ordinaria decennale. La riliquidazione del trattamento indennitario e la liquiditą ed esigibilitą del credito preteso sono elementi cruciali per determinarne il termine di prescrizione.