Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16296 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La borsa di studio corrisposta ai frequentanti le scuole di specializzazione medica, erogata in rate bimestrali posticipate e soggetta a cessazione annuale per mancato superamento degli esami, costituisce un credito "da pagarsi periodicamente ad anno o in termini pił brevi" ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Pertanto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

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