(massima n. 1)
Deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilitā tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Č qualificabile, invece, come transazione semplice o conservativa l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione giā in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali. Il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, č come tale riservato al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, rilevando che il giudice di merito si era attenuto ai riportati criteri distintivi, ravvisando correttamente, in ordine alla natura del credito oggetto del contratto, il carattere novativo della transazione intercorsa tra una societā assicuratrice e il ricorrente, in considerazione dello specifico accordo che contemplava l'attribuzione di una rendita vitalizia stabilita con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato per i contributi previdenziali omessi).