(massima n. 1)
Per la validitą della transazione č necessaria la sussistenza della res litigiosa , ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei pił precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione.