(massima n. 1)
Il contratto di mandato di credito non č un negozio trilatero, perché si perfeziona col solo intervento del mandante e del mandatario, ed č giuridicamente autonomo rispetto al mutuo concesso dal mandatario in esecuzione di esso. In tema di mandato di credito, non sono compensabili tra loro, per difetto del presupposto della reciprocitā, il credito del mandatario verso il terzo (cui egli, in esecuzione del mandato abbia fatto credito) e quello vantato dal mandante verso il mandatario. In tema di mandato di credito, l'equiparazione del mandante al fideiussore importa l'applicabilitā, in via di analogia, delle norme sulla fideiussione, alla obbligazione sussidiaria di garanzia derivante a carico del mandante.