(massima n. 1)
In tema di estinzione della fideiussione, il termine di sei mesi previsto dall'ari. 1957 c.c. Perché il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore — termine alla cui osservanza è condizionata la conservazione della garanzia del creditore nei confronti del fideiussore — decorre dalla scadenza del credito principale e non già dal successivo momento in cui si sia eventualmente formato il titolo esecutivo.