(massima n. 1)
La vendita effettuata ai sensi dell'art. 163-bis l. fall., eventualmente perfezionatasi mediante atto negoziale come autorizzato dall'art. 161, comma 7, l. fall., costituisce una vendita coattiva soggetta alla disciplina della legge fallimentare, inclusa l'esclusione della garanzia per i vizi e la mancanza di qualitą prevista dall'art. 2922 c.c., e delle altre disposizioni riguardanti l'alienazione del patrimonio del fallito. Pertanto, tale vendita č assimilabile alle vendite fallimentari propriamente dette e ne rispetta il relativo regime normativo.