(massima n. 1)
Le vendite effettuate nel contesto di una procedura concordataria, disciplinate dall'art. 163-bis l. fall., sono assimilabili alle vendite fallimentari per quanto riguarda l'esclusione della garanzia per vizi e difformitą ex art. 2922 c.c. Questo principio si applica anche quando la vendita non sia avvenuta al termine di una gara effettiva, ma sia stata comunque autorizzata come atto straordinario di amministrazione dopo l'espletamento del procedimento competitivo.