(massima n. 1)
In base all'art. 95, terzo comma, legge fall., non si verifica l'improseguibilitā della domanda giudiziaria avente ad oggetto un credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, nel corso del giudizio, quando, prima che l'avvio della procedura di liquidazione coatta sia ritualmente comunicato e formalmente acquisito al processo, sia stata giā pronunciata sentenza accertativa del credito, anche se non ancora passata in giudicato.