(massima n. 1)
In tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non č resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l'impossibilitā giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilitā concesse dall'ordinamento in questi casi.