(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensģ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullitą del corrispondente patto rispetto alla validitą ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).