(massima n. 1)
In materia di azione revocatoria, l'istituzione di trust familiare anche se costituito per fini di contribuzione ex art. 143 c.c., non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.