(massima n. 1)
L'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione) č impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all'art. 2901 c.c., tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza.