Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4709 del 21 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., non è necessario che il credito sia certo e determinato, ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, purché non manifestamente infondata.

(massima n. 2)

Ai fini dell'azione ex art. 2901 c.c., non è necessario un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore o una totale compromissione della sua consistenza; può consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza nel realizzare quanto dovuto al creditore.

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