Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5328 del 28 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione pauliana, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente č elemento di per sé sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

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