(massima n. 1)
Nell'azione pauliana, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente č elemento di per sé sufficiente a fondare la prova presuntiva della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.