Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17246 del 21 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., si applica anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito stesso, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo e sia in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto.

(massima n. 2)

L'applicazione dell'esimente ex art. 2901, co. 3, c.c., presuppone che il debitore fornisca prova della strumentalità necessaria tra l'alienazione del bene e la necessità di reperire liquidità per adempiere ai debiti scaduti; inoltre, è onere del debitore dimostrare che la provvista utilizzata derivi effettivamente dal corrispettivo della vendita oggetto di causa.

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