(massima n. 1)
Ai fini della revocatoria fallimentare, č necessario dimostrare sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi richiesti dall'art. 2901 cod. civ. (es. scientia fraudis, consilium fraudis). L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere la nullitā degli atti dispositivi connessi al fallimento.