(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1957 c.c., la quale condiziona il persistere dell'obbligazione del fideiussore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, non č applicabile all'avallo cambiario, in considerazione dell'astrattezza e dell'autonomia cartolare dell'obbligazione dell'avallante rispetto a quella dell'avallato, per cui l'avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall'avallato.