(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria ordinaria, non č necessario dimostrare un danno concreto ed effettivo ai fini dell'eventus damni; č sufficiente il pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia modificato la situazione patrimoniale del debitore rendendo incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva del credito.