Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20328 del 23 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma semplicemente che l'atto dispositivo renda pił incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di provare l'assenza di tale rischio incombe sul debitore che eccepisce la mancanza dell'eventus damni, dimostrando un patrimonio residuo sufficiente.

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