(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria ordinaria proposta (o eccepita) dal curatore del fallimento ai sensi degli artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c., il presupposto dell'eventus damni non può derivare automaticamente dal mero mutamento qualitativo del credito, bensì richiede la dimostrazione concreta della compromissione delle ragioni dei creditori, ergo, la prova della preesistenza di ragioni creditorie rispetto all'atto impugnato e l'effettivo pregiudizio arrecato dalla concessione della garanzia reale su un preesistente debito chirografario.