Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 33704 del 20 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., essendo il presupposto oggettivo di detta azione un atto dispositivo che compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore o che determini una variazione tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltą nel soddisfacimento del credito, l'interesse ad agire del creditore, che deve permanere fino alla decisione definitiva, viene meno in caso di pagamento integrale del debito non sussistendo in questo caso l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la predetta esigenza a fronte del pagamento integrale della somma dovuta, effettuato "con riserva di ripetizione in sede di gravame").

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