(massima n. 1)
Il contratto preliminare non può costituire l'oggetto di un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto esso non produce effetti traslativi. La revocatoria è ammissibile solo nei confronti del contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, atteso che solo al momento della sua stipula può essere valutata l'esistenza dell'eventus damni.