Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9566 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto preliminare non può costituire l'oggetto di un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto esso non produce effetti traslativi. La revocatoria è ammissibile solo nei confronti del contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, atteso che solo al momento della sua stipula può essere valutata l'esistenza dell'eventus damni.

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