(massima n. 1)
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., la mera esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilitā, č sufficiente per la sua esperibilitā. Prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria.