(massima n. 1)
In materia di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non č soggetta a revocatoria se il debitore dimostra la strumentalitā di tale cessione rispetto all'esigenza di estinguere il debito. Tale necessitā č valutata esclusivamente con riferimento al patrimonio del debitore soggetto a revocatoria, e non al patrimonio di eventuali coobbligati o di societā cui il debitore č socio.