Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9633 del 13 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non č soggetta a revocatoria se il debitore dimostra la strumentalitā di tale cessione rispetto all'esigenza di estinguere il debito. Tale necessitā č valutata esclusivamente con riferimento al patrimonio del debitore soggetto a revocatoria, e non al patrimonio di eventuali coobbligati o di societā cui il debitore č socio.

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