(massima n. 1)
Per l'azione revocatoria degli atti dispositivi del patrimonio del debitore, č sufficiente dimostrare che tali atti rendono pił incerta o difficile l'esecuzione coattiva del credito, senza necessitą di provare un danno concreto ed effettivo. La fuoriuscita di beni dal patrimonio del debitore, riducendone la consistenza, č condizione sufficiente a configurare l'eventus damni.