Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10524 del 22 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., il credito litigioso può essere oggetto di tutela alla stessa stregua del credito certo. Pertanto, è legittima la lettura estensiva della norma che equipara la situazione di credito eventuale del titolare di crediti soggetti a condizione sospensiva alla situazione del creditore il cui credito sia ancora sub iudice.

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