Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10546 del 22 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di Cassazione ha confermato che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può investire anche atti precedenti al sorgere del credito, purché vi sia consilium fraudis e eventus damni. Nel caso di fondo patrimoniale, è irrilevante se l'atto di costituzione sia anteriore all'insorgenza del credito, potendo comunque esservi dolosa preordinazione da parte del debitore.

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