(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ha confermato che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può investire anche atti precedenti al sorgere del credito, purché vi sia consilium fraudis e eventus damni. Nel caso di fondo patrimoniale, è irrilevante se l'atto di costituzione sia anteriore all'insorgenza del credito, potendo comunque esservi dolosa preordinazione da parte del debitore.