Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10568 del 23 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della revocatoria ex art. 2901 c.c., il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e anche da parte del terzo acquirente se l'atto č a titolo oneroso. Il giudice deve motivare adeguatamente circa la scientia fraudis del terzo acquirente, pena il vizio di motivazione rilevabile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

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