Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10625 del 23 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deve essere proposta nei confronti del debitore alienante e del terzo acquirente, essendo tutte le parti coinvolte in litisconsorzio necessario. Nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, č necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti pretermesse.

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