(massima n. 1)
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deve essere proposta nei confronti del debitore alienante e del terzo acquirente, essendo tutte le parti coinvolte in litisconsorzio necessario. Nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, č necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti pretermesse.