(massima n. 1)
In tema di revocatoria ordinaria, per la configurazione del consilium fraudis č sufficiente la semplice conoscenza o agevole conoscibilitā del pregiudizio arrecato ai creditori dal debitore e dal terzo acquirente, senza necessitā di dimostrare l'intenzione specifica di ledere la garanzia patrimoniale del creditore o la collusione tra il debitore e il terzo.