Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13479 del 20 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione revocatoria può riguardare anche un contratto a favore di terzo, che realizzi una liberalità indiretta. Il depauperamento del patrimonio dello stipulante, che mancato il conseguimento del bene destinato al terzo beneficiario, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché il fondamento giustificativo è un arricchimento del terzo cui corrisponde un impoverimento dello stipulante.

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