(massima n. 1)
L'azione revocatoria può riguardare anche un contratto a favore di terzo, che realizzi una liberalità indiretta. Il depauperamento del patrimonio dello stipulante, che mancato il conseguimento del bene destinato al terzo beneficiario, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché il fondamento giustificativo è un arricchimento del terzo cui corrisponde un impoverimento dello stipulante.