Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14104 del 27 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, litigioso o oggetto di contestazioni č idoneo a determinare l'insorgere della qualitą di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non č necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, rilevando a tal fine anche i crediti litigiosi, purché non manifestamente infondati.

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