(massima n. 1)
L'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, litigioso o oggetto di contestazioni č idoneo a determinare l'insorgere della qualitą di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non č necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, rilevando a tal fine anche i crediti litigiosi, purché non manifestamente infondati.