(massima n. 1)
La revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere esperita per rendere inefficaci gli atti dispositivi del patrimonio perpetrati da un debitore, anche nei confronti della società di cui il debitore sia socio maggioritario, se tali atti risultano preordinati a sottrarre beni dalla garanzia patrimoniale ai danni dei creditori.