Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16377 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito dell'azione revocatoria, il debitore che trasferisce beni dopo il sorgere del credito č tenuto a dimostrare non solo il valore di tali beni ma anche le ulteriori circostanze rilevanti per la valutazione dell'eventus damni, inclusa la possibilitā futura del creditore chirografario di valersi della garanzia patrimoniale.

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