(massima n. 1)
Il prestatore che ha versato erroneamente l'IVA alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso mentre il destinatario dei servizi può solo esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro tale prestatore, secondo i principi di neutralità dell'IVA e di effettività, senza avere titolo per l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.