Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 14838 del 26 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il prestatore che ha versato erroneamente l'IVA alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso mentre il destinatario dei servizi può solo esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro tale prestatore, secondo i principi di neutralità dell'IVA e di effettività, senza avere titolo per l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.