Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27841 del 28 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, la legittimazione attiva deve essere riconosciuta in capo al titolare di un credito, pur se sottoposto a condizione o a termine, ed anche se illiquido, mentre non č sufficiente, a tal fine, la titolaritā di un credito meramente eventuale, derivante da una fattispecie non ancora perfezionata.

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