(massima n. 1)
Il creditore di un imprenditore fallito non č legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del debitore di quest'ultimo se il curatore fallimentare non manifesta la volontā di agire per ottenere il pagamento del credito. L'inerzia del curatore fallimentare, senza la sua costituzione in giudizio, rende improcedibile la domanda surrogatoria.